ItaliaRimborso ottiene una nuova vittoria contro Ryanair
Riconosciuti compensazione e nullità della clausola sul reclamo
Ai due passeggeri spettano 500 euro di compensazione
Una nuova e significativa affermazione giudiziaria per ItaliaRimborso, che ottiene un'importante sentenza dal Giudice di Pace di Catania in favore di due passeggeri, coinvolti nel pesante ritardo del volo Ryanair FR5018 del 12 gennaio 2024, sulla tratta Verona Catania.
Il volo, programmato in partenza alle 15:15 e arrivo alle 17:00, è decollato soltanto alle 00:37 del giorno successivo, atterrando a Catania alle 02:02, con un ritardo complessivo di 9 ore e 2 minuti. Un disservizio che ha causato ai passeggeri un evidente disagio, pienamente riconosciuto dal giudice.
Il Giudice ha accolto integralmente la domanda presentata tramite ItaliaRimborso, condannando Ryanair al pagamento di € 500,00 complessivi di compensazione pecuniaria (250 € per ciascun passeggero).
Nella sentenza si legge che i passeggeri hanno «subito un ritardo all'arrivo eccedente le tre ore», circostanza che «conferisce loro il diritto ineludibile alla compensazione pecuniaria» ai sensi del Regolamento CE 261/2004.
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la contestazione della compagnia aerea, che aveva eccepito la mancata presentazione di un reclamo personale tramite la propria piattaforma, come previsto dall'art. 15.2 delle condizioni generali di trasporto.
Il Giudice ha respinto con decisione tale eccezione, affermando che la clausola limita illegittimamente i diritti del consumatore, è in contrasto con la Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive e viola i principi europei che garantiscono al passeggero il diritto di farsi assistere da un professionista sin dalla fase stragiudiziale.
La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza consolidata e le posizioni della Commissione Europea, che hanno già qualificato come abusive clausole analoghe.
Il Giudice ha riconosciuto la piena legittimità, sottolineando che i passeggeri avevano tentato una soluzione bonaria, la compagnia non aveva provveduto al pagamento, non vi è alcun abuso del processo e non sussistono i presupposti per la lite temeraria.
«Questa sentenza – affermano da ItaliaRimborso – conferma ancora una volta che i passeggeri hanno diritto non solo alla compensazione pecuniaria, ma anche a essere assistiti da professionisti senza subire ostacoli contrattuali ingiustificati. La decisione del Giudice di Pace di Catania rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti dei viaggiatori».
