Ritardo aereo, il giudice di pace di Palermo condanna Ryanair
Confermato il diritto alla compensazione di 250 euro ciascuno
Respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dal vettore
Importante pronuncia del Giudice di Pace di Palermo, che con sentenza ha accolto integralmente il ricorso promosso da ItaliaRimborso contro Ryanair, condannando la compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 in favore di due passeggeri coinvolti in un grave ritardo aereo.
La controversia riguardava il volo Ryanair FR3946, operante sulla tratta Roma Palermo, con partenza programmata il 6 settembre 2024 alle ore 7:55 e arrivo previsto alle 9:05. Il volo ha invece subito un ritardo complessivo di 3 ore e 45 minuti, decollando alle 11:34 e atterrando alle 12:50, determinando una perdita di coincidenza e un grave disservizio per i passeggeri.
Nel corso del giudizio, Ryanair non ha contestato l'effettivo ritardo del volo, ma ha eccepito la prescrizione semestrale del diritto alla compensazione, facendo riferimento all'art. 418 del Codice della Navigazione.
Il Giudice di Pace ha però respinto tale eccezione, svolgendo una ricostruzione normativa approfondita e chiarendo un principio di particolare rilievo la compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004 ha natura indennitaria e non risarcitoria.
La sentenza richiama espressamente la Corte di Cassazione, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che distingue nettamente tra indennizzo forfettario e risarcimento del danno.
Nel merito, il Giudice ha ritenuto pienamente provato l'inesatto adempimento contrattuale da parte del vettore aereo, evidenziando che il ritardo è stato superiore alle tre ore. Al contempo non sono state dimostrate circostanze eccezionali idonee a escludere la responsabilità del vettore. La compagnia aerea, inoltre, non ha mai negato l'entità del ritardo.
Di conseguenza, Ryanair è stata condannata al pagamento della somma complessiva di 500 euro, pari a 250 euro per ciascun passeggero.
«Questa sentenza – commenta ItaliaRimborso – rappresenta un ulteriore e significativo tassello nella tutela dei diritti dei passeggeri aerei. Il Giudice ha ribadito con chiarezza che la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento europeo è un diritto autonomo, non comprimibile attraverso interpretazioni restrittive dei termini di prescrizione».
«Ancora una volta – conclude la società – viene confermato che i passeggeri che subiscono ritardi superiori alle tre ore hanno pieno diritto alla compensazione, anche quando le compagnie tentano di sottrarsi ai propri obblighi invocando eccezioni infondate».
