Ritardo di 9 ore sul volo Ryanair Palermo Roma, ottenuta giustizia
Due sentenze del Giudice di Pace di Palermo danno ragione ai passegger
ItaliaRimborso ha fornito assistenza ai viaggiatori aerei
Due distinte sentenze emesse dal Giudice di Pace di Palermo hanno riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria di 250 euro per ciascun passeggero a favore di viaggiatori assistiti da ItaliaRimborso, in relazione al ritardo superiore a quasi nove ore del volo Ryanair FR3947 Palermo Roma Fiumicino del 6 settembre 2024.
Le pronunce riguardano il medesimo volo, la stessa data e il medesimo disservizio, ma offrono due ricostruzioni giuridiche differenti su aspetti centrali della tutela del passeggero, confermando in ogni caso la responsabilità del vettore aereo.
Il volo Ryanair FR3947, programmato in partenza da Palermo alle ore 06:05 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 07:20, è decollato soltanto alle 15:25, atterrando alle 16:17, con un ritardo complessivo di quasi 9 ore.
Un ritardo ampiamente superiore alla soglia delle tre ore prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che fa sorgere automaticamente il diritto alla compensazione pecuniaria di 250 euro per le tratte inferiori ai 1.500 km, salvo prova di circostanze eccezionali, mai dimostrate dal vettore.
Il Giudice di Pace di Palermo ha accertato l'inadempimento contrattuale di Ryanair, riconoscendo la compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento europeo in favore della passeggera assistita da ItaliaRimborso. Il giudice ha ritenuto il ritardo superiore alle tre ore, insussistenti circostanze eccezionali idonee a escludere la responsabilità del vettore e quindi dovuta la compensazione di 250 euro.
Il Giudice di Pace ha affermato anche che le condizioni di trasporto Ryanair non può limitare il diritto costituzionale di azione in giudizio.
Per ItaliaRimborso, i due provvedimenti rappresentano una conferma della fondatezza delle azioni promosse a tutela dei viaggiatori. Si tratta di un ulteriore precedente giurisprudenziale in tema di ritardi prolungati e responsabilità del vettore.
«Queste due sentenze – commenta ItaliaRimborso – dimostrano come i diritti riconosciuti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 non possano essere svuotati o condizionati da clausole contrattuali. Il passeggero che subisce un ritardo così rilevante ha diritto a una tutela effettiva, anche giudiziale».
