Royal Air Maroc condannata a risarcire sei passeggeri
I viaggiatori ottengono 3600 euro di risarcimento aereo
Il volo prevedeva un Bologna Dakar con scalo a Casalblanca
Ancora una vittoria per ItaliaRimborso davanti al Giudice di Pace. Con la sentenza n. 2170/2026, il Giudice di Pace di Bologna ha condannato Royal Air Maroc al pagamento di 3.600 euro complessivi in favore di sei passeggeri coinvolti in un volo cancellato che ha comportato la perdita della coincidenza e un arrivo a destinazione finale con oltre un giorno di ritardo.
La pronuncia assume particolare rilevanza perché affronta una questione frequentemente sollevata dalle compagnie aeree, l'assenza di comunicazione delle coordinate bancarie da parte dei passeggeri. Secondo il giudice, infatti, il mancato invio dell'IBAN non può essere utilizzato come motivo per negare o ritardare il pagamento della compensazione prevista dal Regolamento Comunitario n. 261/2004.
Il caso trae origine dal viaggio acquistato da sei passeggeri con un'unica prenotazione sulla tratta Bologna Casablanca Dakar del 27 gennaio 2023. L'itinerario prevedeva il volo AT953 da Bologna a Casablanca e la successiva coincidenza AT501 verso Dakar.
Tuttavia, il volo AT953 venne cancellato. La stessa compagnia aerea attribuì il disservizio alla necessità di effettuare ulteriori controlli tecnici sull'aeromobile. A causa della cancellazione, i passeggeri persero il volo in coincidenza e furono riprotetti sul successivo volo AT505 del giorno seguente, raggiungendo Dakar con un ritardo superiore alle tre ore previste dalla normativa europea per l'accesso alla compensazione pecuniaria.
Dalla documentazione esaminata dal giudice è emerso che il ritardo effettivo alla destinazione finale fu addirittura superiore rispetto a quello inizialmente indicato nel ricorso, circostanza che ha ulteriormente rafforzato la posizione dei viaggiatori. Uno degli aspetti più significativi della vicenda riguarda il comportamento processuale di Royal Air Maroc. Nel corso del giudizio, infatti, la compagnia non ha contestato il diritto dei passeggeri alla compensazione prevista dal Regolamento europeo. Al contrario, aveva già riconosciuto l'importo spettante a ciascun viaggiatore attraverso una comunicazione inviata il 28 novembre 2023.
Secondo la compagnia, però, il pagamento non sarebbe stato eseguito esclusivamente perché i passeggeri non avevano comunicato le coordinate bancarie richieste per effettuare il bonifico. Per questo motivo la difesa del vettore chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che gli stessi viaggiatori non avessero collaborato correttamente alla definizione della pratica.
La tesi difensiva della compagnia è stata integralmente respinta. Il Giudice di Pace di Bologna ha ricordato che il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede diverse modalità per l'erogazione della compensazione. Il trasferimento bancario rappresenta soltanto una delle opzioni disponibili e non l'unica forma possibile di pagamento.
Secondo il giudice, il silenzio dei passeggeri rispetto alla richiesta di comunicare l'IBAN non può essere considerato una rinuncia al credito né può essere interpretato come accettazione di eventuali voucher o forme alternative di indennizzo. Inoltre, la comunicazione inviata dalla compagnia è stata qualificata come una semplice proposta di definizione della controversia e non come un'offerta reale idonea a liberare il debitore dai propri obblighi.
La sentenza evidenzia inoltre che la compagnia non ha dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali tali da esonerarla dalla responsabilità prevista dalla normativa europea. I controlli tecnici richiamati dal vettore non sono stati ritenuti sufficienti a integrare una causa di esclusione dell'obbligo di compensazione.
Il giudice ha accertato che il viaggio rientrava pienamente nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, poiché la partenza era prevista da uno Stato membro dell'Unione Europea. Inoltre, il ritardo alla destinazione finale derivava dalla cancellazione del primo segmento di un unico contratto di trasporto.
Per questo motivo è stata riconosciuta la compensazione massima prevista dall'articolo 7 del Regolamento, pari a 600 euro per ciascun passeggero, per un totale di 3.600 euro.
La decisione del Giudice di Pace di Bologna conferma un principio di particolare interesse per il settore del trasporto aereo: una compagnia non può sottrarsi al pagamento della compensazione riconosciuta dalla normativa europea limitandosi a sostenere che il passeggero non abbia inviato il proprio IBAN. Quando il diritto all'indennizzo esiste ed è stato persino riconosciuto dal vettore, l'obbligazione di pagamento resta in capo alla compagnia aerea.
Si tratta di una pronuncia che rafforza ulteriormente la tutela dei viaggiatori e che ribadisce come il Regolamento europeo sia finalizzato a garantire una protezione concreta ed effettiva dei passeggeri in caso di cancellazioni e gravi ritardi aerei.
