Ryanair condannata dal Giudice di Pace di Catania
Per i ritardi aerei vale il termine di decadenza di due anni
Accolto il ricorso di ItaliaRimborso per il volo Ryanair Catania Malta
Nuova vittoria giudiziaria per ItaliaRimborso. Il Giudice di Pace di Catania ha accolto integralmente il ricorso promosso da ItaliaRimborso contro Ryanair, riconoscendo il diritto di due passeggeri alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004 per un volo arrivato a destinazione con oltre tre ore di ritardo.
La pronuncia assume particolare rilevanza non soltanto per il riconoscimento dell'indennizzo spettante ai viaggiatori, ma soprattutto perché interviene su uno dei temi più dibattuti nel contenzioso aereo: il termine entro il quale il passeggero può agire per ottenere la compensazione pecuniaria.
La vicenda riguarda il volo FR368 sul volo Catania Malta del 9 luglio 2024. Il collegamento, programmato con partenza alle ore 14:50 e arrivo alle ore 15:45, è atterrato invece alle ore 20:08, accumulando un ritardo superiore alle tre ore.
Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda la qualificazione del termine per agire. Secondo il Giudice di Pace di Catania, nel sistema italiano non si applica alcun termine di prescrizione alle richieste di compensazione pecuniaria per ritardi o cancellazioni dei voli, ma esclusivamente un termine di decadenza di due anni previsto dal Regolamento 261/2004. Ne consegue che le azioni promosse entro due anni dall'evento risultano pienamente ammissibili.
Nel caso specifico, il volo contestato risaliva al luglio 2024, mentre l'azione giudiziaria è stata avviata nel febbraio 2025, quindi abbondantemente entro il termine previsto dalla legge.Accertata la tempestività dell'azione, il giudice ha rilevato come Ryanair non abbia contestato nel merito il ritardo prolungato del volo né abbia fornito prova dell'esistenza di circostanze eccezionali tali da escludere la responsabilità del vettore.
Per tale ragione il ricorso è stato accolto integralmente, con condanna della compagnia aerea al pagamento di 500 euro complessivi a titolo di compensazione pecuniaria, pari a 250 euro per ciascuna passeggera.
La decisione del Giudice di Pace di Catania rappresenta un ulteriore tassello nel consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale favorevole ai passeggeri aerei e conferma come le compagnie non possano fare riferimento ad altre tipologie di azioni per sottrarsi al pagamento della compensazione stabilita dal diritto europeo.
Per i viaggiatori si tratta di una pronuncia particolarmente significativa perché riafferma il principio secondo cui il diritto all'indennizzo previsto dal Regolamento UE 261/2004 gode di una tutela autonoma e può essere esercitato entro il termine di due anni previsto dall'ordinamento italiano per il trasporto aereo.
Con questa sentenza, ottenuta nell'interesse delle passeggere assistite da ItaliaRimborso, viene ulteriormente confermato il diritto dei consumatori a ottenere la compensazione pecuniaria quando un volo arriva a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore e il vettore non riesce a dimostrare la presenza di circostanze eccezionali che abbiano reso inevitabile il disservizio.
