Ryanair condannata dal Giudice di Pace di Palermo per volo da Roma

Il Giudice di Pace di Palermo riconosce 500 euro di compensazione

volo in ritardo roma palermo
16/10/2026 - Tempo di Lettura: 1 min.

La restrizione del traffico aereo non basta a escludere il diritto alla compensazione

Il Giudice di Pace di Palermo ha condannato Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE 261/2004 in favore di due passeggeri che avevano raggiunto la destinazione finale con oltre tre ore di ritardo. La sentenza assume particolare rilievo perché ribadisce che il semplice richiamo alle restrizioni del traffico aereo e alle condizioni meteorologiche avverse non è sufficiente per escludere la responsabilità del vettore. Se la compagnia non dimostra concretamente l'esistenza delle circostanze eccezionali e l'adozione di tutte le misure necessarie per evitarne le conseguenze.

La vicenda riguarda il volo FR3946 operato da Ryanair, programmato il 21 luglio 2024 sulla tratta Roma Fiumicino Palermo. I passeggeri avevano acquistato regolare titolo di viaggio con partenza prevista alle ore 5:50 e arrivo alle ore 7:00, ma l'aeromobile è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore. Dopo il mancato riconoscimento spontaneo della compensazione richiesta, i viaggiatori, assistiti da ItaliaRimborso, hanno deciso di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Nel corso del giudizio, Ryanair ha sostenuto che il ritardo fosse stato causato da condizioni meteorologiche avverse nell'area aeroportuale di Roma Fiumicino, circostanza che avrebbe determinato restrizioni operative e limitazioni degli slot aeroportuali imposte dagli organismi di controllo del traffico aereo. Secondo la compagnia, tali eventi avrebbero rappresentato una circostanza eccezionale idonea a escludere l'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri.

Il Giudice ha ricordato che la normativa europea mira a garantire un elevato livello di tutela dei passeggeri e che la compensazione può essere esclusa soltanto qualora il vettore dimostri l'esistenza di circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Il cuore della sentenza riguarda proprio l'onere della prova. Pur avendo invocato le restrizioni del traffico aereo e le condizioni meteorologiche avverse, Ryanair non è riuscita a fornire una documentazione ritenuta idonea dal giudice.

Secondo quanto evidenziato nella decisione, la documentazione prodotta dalla compagnia risultava priva di elementi essenziali che ne certificassero l'autenticità e la provenienza. Inoltre, mancavano attestazioni provenienti da soggetti terzi, come le autorità aeroportuali o gli enti competenti dell'aviazione civile, capaci di confermare in modo oggettivo le circostanze addotte dalla difesa.

Il Giudice ha sottolineato che non è sufficiente richiamare genericamente una delle categorie di "Extraordinary Circumstances" individuate dalla normativa europea o dalle linee guida del settore. Il vettore deve dimostrare in modo preciso e specifico sia l'effettiva incidenza dell'evento sul singolo volo sia l'adozione di tutte le misure concretamente esigibili per limitare o evitare il ritardo.

La sentenza afferma un principio di particolare interesse per i consumatori. Non ogni evento inatteso può essere automaticamente qualificato come circostanza eccezionale. Anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse o limitazioni del traffico aereo, la compagnia deve fornire una prova rigorosa dell'impatto concreto sull'operazione di volo e dimostrare di aver fatto tutto il possibile per contenere le conseguenze dell'evento. In mancanza di tale dimostrazione, il diritto alla compensazione resta pienamente riconosciuto.

Accogliendo integralmente la domanda proposta dai passeggeri, il Giudice di Pace di Palermo ha condannato Ryanair al pagamento di 250 euro per ciascun viaggiatore, per un totale di 500 euro a titolo di compensazione pecuniaria.

«Questa sentenza – dichiarano dal team di ItaliaRimborso - conferma ancora una volta come le compagnie aeree non possano limitarsi a richiamare genericamente presunte circostanze eccezionali per sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento CE 261/2004. Quando il vettore invoca restrizioni del traffico aereo o condizioni meteo avverse, è necessario fornire prove concrete, dettagliate e verificabili. Si tratta di una decisione importante che rafforza la tutela dei passeggeri e ribadisce l'effettività dei loro diritti in caso di ritardo prolungato del volo».



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