Ryanair condannata per volo in ritardo Vienna Bologna

Il passeggero ha ricevuto 250 euro di compensazione pecuniaria

volo in ritardo vienna bologna
25/07/2025 - Tempo di Lettura: 1 min.

Il Giudice di Pace di Bologna ha accolto la richiesta di risarcimento

Con sentenza depositata, il Giudice di Pace di Bologna ha accolto integralmente la domanda proposta da Italia Rimborso, in qualità di mandataria di un passeggero di Parma, condannando la compagnia aerea Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, per il ritardo prolungato del volo FR 4767 Vienna Bologna del 30 marzo 2023.

Il volo in oggetto aveva subito un ritardo superiore a tre ore, circostanza mai contestata da Ryanair nel corso del giudizio. La compagnia, nel tentativo di sottrarsi alla responsabilità, ha sollevato due eccezioni preliminari: il mancato esperimento della procedura di conciliazione obbligatoria e l'assenza di una richiesta diretta di risarcimento da parte del passeggero, come previsto dalle condizioni generali di contratto Ryanair.

Entrambe le eccezioni sono state rigettate. Il Giudice ha accertato che Italia Rimborso aveva regolarmente tentato la conciliazione obbligatoria, come da verbale agli atti, e ha ritenuto inopponibile la clausola contrattuale invocata da Ryanair, in quanto non specificamente approvata per iscritto dal consumatore, né prevista dal Regolamento europeo 261/2004.

In assenza di circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo, e considerata la tratta inferiore a 1500 km, il Giudice ha riconosciuto il diritto del passeggero a ricevere la compensazione pecuniaria pari a 250 euro, come previsto dal Regolamento CE.

Ryanair è stata quindi condannata al pagamento della somma di 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria.

La sentenza del Giudice di Pace di Bologna conferma ancora una volta l'efficacia dell'azione di Italia Rimborso a tutela dei diritti dei passeggeri aerei, anche di fronte a difese pretestuose da parte dei vettori. Il pronunciamento ribadisce che i diritti sanciti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 non possono essere limitati da clausole contrattuali unilaterali e non approvate in modo espresso dai consumatori.

«Siamo soddisfatti di questo risultato – commentano da ItaliaRimborso – perché rappresenta una vittoria per tutti i passeggeri che subiscono disservizi, spesso scoraggiati dall'atteggiamento ostruzionistico delle compagnie. Questa sentenza dimostra che la giustizia può fare la differenza, anche in casi di valore modesto ma di grande rilevanza sul piano dei diritti».

Italia Rimborso rinnova il proprio impegno quotidiano per tutelare i viaggiatori e promuovere l'affermazione di una mobilità aerea più equa e responsabile.



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