Volo cancellato Milano Cagliari, il GdP condanna EasyJet
Riconosciuti compensazione e danni aggiuntivi alla passeggera
La viaggiatrice ha ottenuto 569 euro grazie a ItaliaRimborso
Giudice di Pace di Cagliari ha accolto il ricorso promosso da ItaliaRimborso, quale mandataria di una passeggera, condannando EasyJet al pagamento complessivo di 569,16 euro, per la cancellazione del volo EJU3521 sulla tratta Milano Malpensa Cagliari dell'11 agosto 2024
La controversia nasce dalla cancellazione del volo EasyJet EJU3521, previsto per l'11 agosto 2024 alle ore 22:55 da Milano Malpensa a Cagliari. La passeggera, titolare di regolare prenotazione, si è trovata costretta a sostenere spese aggiuntive per raggiungere la propria destinazione, acquistando un nuovo biglietto aereo con un altro vettore e affrontando ulteriori costi di trasferimento.
Secondo quanto accertato nel giudizio, la viaggiatrice ha sostenuto complessivamente 395,75 euro di spese straordinarie, suddivise tra 281,75 euro per un volo alternativo operato da un'altra compagnia e 114 euro per il servizio taxi necessario a completare il viaggio.
Nella sentenza il Giudice di Pace di Cagliari ha riconosciuto il diritto della passeggera sia alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004 sia al rimborso delle maggiori spese sostenute a seguito della cancellazione del volo. Il giudice ha evidenziato come la compagnia aerea non abbia dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali tali da escludere la propria responsabilità e non abbia fornito prova di aver rispettato le condizioni che consentono di evitare il pagamento della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione.
Richiamando la normativa europea e consolidati orientamenti della Corte di Cassazione, il provvedimento sottolinea che, una volta dimostrata l'esistenza del contratto di trasporto, spetta al vettore provare il corretto adempimento delle proprie obbligazioni oppure l'esistenza di eventi imprevedibili e inevitabili che abbiano determinato la cancellazione del volo. Di particolare interesse è il riconoscimento del cosiddetto "risarcimento supplementare", istituto che consente ai passeggeri di ottenere il ristoro dei danni ulteriori rispetto alla compensazione forfettaria prevista dal Regolamento UE 261/2004.
Il Giudice di Pace ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui la compensazione pecuniaria non esclude il diritto del passeggero a ottenere il rimborso di ulteriori danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento del vettore.
Nel caso specifico, dopo aver detratto il rimborso già erogato da EasyJet per il biglietto non utilizzato, pari a 76,59 euro, il giudice ha quantificato in 319,16 euro l'importo spettante per le maggiori spese sostenute dalla passeggera. A tale somma sono stati aggiunti i 250 euro di compensazione pecuniaria previsti dalla normativa europea, per un totale di 569,16 euro.
La decisione conferma ancora una volta che quando una cancellazione del volo non è giustificata da circostanze eccezionali, il viaggiatore non ha diritto soltanto alla compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea, ma può ottenere anche il rimborso delle spese documentate sostenute per raggiungere la destinazione con mezzi alternativi. La pronuncia rappresenta un ulteriore riconoscimento dell'effettività delle tutele previste dal Regolamento CE 261/2004 e conferma la possibilità per i passeggeri di recuperare integralmente il pregiudizio economico subito in conseguenza della cancellazione di un volo.
