Disservizi aerei e restrizioni del traffico aereo: scattano i rimborsi
La sentenza della Corte di Giustizia europea fa chiarezza
ItaliaRimborso: “La tutela del passeggero torna al centro”
ItaliaRimborso accoglie con grande favore la sentenza del Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 gennaio 2026 (causa T-134/25), che interviene su uno dei profili più abusati nell'applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004: l'uso delle decisioni di gestione del traffico aereo (ATC) come giustificazione generalizzata per negare la compensazione ai passeggeri in caso di ritardo.
Negli ultimi anni, il richiamo alle cosiddette restrizioni ATC era diventato una formula standard nelle difese dei vettori, spesso utilizzata in modo automatico e talvolta accolta senza un adeguato scrutinio. Il Tribunale UE riporta ora la questione nel suo corretto alveo, chiarendo che le decisioni ATC non legittimano mai esoneri automatici e che la tutela del passeggero resta il baricentro del sistema.
La controversia trae origine da un volo Smirne Varsavia arrivato a destinazione con oltre tre ore di ritardo. La compagnia aveva negato la compensazione sostenendo che, sottraendo dal ritardo complessivo il tempo imputabile a una decisione ATC riferita a un volo precedente in rotazione, non sarebbe stata superata la soglia prevista dal Regolamento.
Il Tribunale UE ha respinto questa impostazione, affermando un principio chiaro: l'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento 261/2004 è una norma derogatoria e, come tale, deve essere interpretata in senso restrittivo. Le decisioni ATC non costituiscono di per sé circostanze eccezionali e devono essere valutate caso per caso.
Secondo il Tribunale, una decisione ATC può essere qualificata come circostanza eccezionale solo se:
- non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore
- sfugge all'effettivo controllo della compagnia
- non è stata in alcun modo determinata, sollecitata o aggravata da scelte operative del vettore stesso
In presenza di pianificazioni irrealistiche, rotazioni senza margini, ritardi accumulati a monte o indisponibilità dell'aeromobile, la decisione ATC perde il carattere di esteriorità e non può essere invocata per escludere la compensazione. In questi casi, al passeggero spetta il rimborso pecuniario previsto dal Regolamento, da 250 a 600 euro.
Un ulteriore chiarimento di rilievo riguarda la causa della decisione ATC. Il Tribunale afferma che è irrilevante il motivo che ha portato all'intervento dell'autorità, comprese le condizioni meteorologiche sfavorevoli. Ciò che conta è il rapporto concreto tra la decisione ATC e il controllo del vettore sul ritardo, evitando valutazioni astratte e spostando l'attenzione sul comportamento effettivo della compagnia aerea.
La sentenza ribadisce inoltre che l'onere della prova grava integralmente sul vettore aereo. È la compagnia che deve dimostrare l'assenza di un proprio contributo causale, il nesso diretto e concreto tra la decisione ATC e il ritardo e l'adozione di tutte le misure ragionevoli per evitarlo.
In mancanza di tale prova, la compensazione resta dovuta.
«Questa sentenza – commenta Felice D'Angelo, ceo di ItaliaRimborso – non amplia le circostanze eccezionali, ma ne riduce l'uso distorto. Le restrizioni ATC non possono più essere utilizzate come uno schermo per coprire inefficienze organizzative o scelte operative discutibili. La compensazione ai passeggeri torna a essere la regola, non l'eccezione, come voluto dal legislatore europeo».
ItaliaRimborso continuerà a tutelare i diritti dei passeggeri affinché i principi affermati dal Tribunale UE trovino applicazione concreta anche nei giudizi nazionali e nella prassi quotidiana delle compagnie aeree. In caso di ritardo o altri disagi aerei, il viaggiatore può compilare il form su italiarimborso.it e richiedere il risarcimento a lui spettante.
